Art. 4.
(Qualità dell'insegnamento della storia nelle scuole).

      1. Ferme restando l'autonomia e le competenze in materia proprie delle istituzioni educative, il Ministero della pubblica istruzione,

 

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per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, svolge i seguenti compiti:

          a) organizza iniziative che contribuiscano a una piena e concreta attuazione del diritto allo studio;

          b) favorisce e sostiene la libera scelta da parte degli studenti in merito ai libri di storia sui quali intendono formarsi, al fine di garantire il libero accesso di tutti all'informazione e alla conoscenza storiche;

          c) promuove azioni tese a sostenere e a valorizzare le opere storiche contemporanee di giovani autori e di piccole case editrici;

          d) sostiene l'istituzione di sistemi trasparenti di valutazione al fine di garantire un'istruzione di qualità;

          e) incoraggia la partecipazione di tutti gli operatori scolastici, in particolare degli alunni, al processo di valutazione esterna e di autovalutazione nelle scuole di ogni ordine e grado per favorire la condivisione della responsabilità del miglioramento dell'offerta scolastica.